[highlight]Mutui sotto esame per verificarne il rispetto delle soglie usura[/highlight]
Un servizio trasmesso domenica 2 giugno dalla trasmissione “Le Iene” ha posto sotto la lente di ingrandimento dell’opinione pubblica il contorto sistema del calcolo degli interessi e, nello specifico, la possibilità che siano stati erogati negli anni addietro mutui che, contravvenendo alla normativa sancita dalla Banca d’ Italia, organo preposto tra l’altro a vigilare sulle soglie usuraie, siano impugnabili pena la restituzione degli interessi non dovuti e il decadimento dell’obbligo a pagarne la quota parte residua.
La Banca d’ Italia con cadenza trimestrale pubblica, in riferimento a ciascun prodotto finanziario, le soglie consentite relative agli interessi applicabili. Due i valori definiti per i mutui, uno per quelli a tasso variabile, l’altro per i contratti a tasso fisso. Tali valori sono tassativi e non derogabili.
La trasmissione in realtà ha fatto riferimento alla sentenza 350/2013 del 9 gennaio emessa della Cassazione, la quale ha riconosciuto che anche gli interessi di mora, applicabili in caso di ritardato o mancato pagamento, contribuiscono alla definizione del TEG (tasso effettivo globale) e pertanto sono da calcolare laddove si vadano a riscontrate le soglie usuraie.
Nel caso in cui si rilevi che, anche in un singolo arco temporale, le cifre versate avessero sforato quanto lecitamente consentito il sottoscrittore avrebbe diritto alla restituzione delle somme versate e a non versare gli interessi futuri. Permarrebbe solo l’obbligo di restituire la quota capitale residua.
Nel caso in cui si ritenga di essere incorsi in un abuso bancario occorre rivolgersi in primis all’ente erogante che ha l’ obbligo di fornire un riscontro nell’arco di 30 giorni. Qualora non ci si ritenesse soddisfatti è possibile rivolgersi all’arbitro bancario e finanziario la cui decisione risulterà essere vincolante per la banca e sarà applicabile anche mediante il ricorso alla giustizia ordinaria.